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Bonus per chi assume i percettori del reddito di cittadinanza: durata e importo

Reddito di cittadinanza

Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore nuove regole per l’assunzione di una persona che riceve l’incentivo. Se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato compreso il contratto di apprendistato, il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo.

A chi è rivolta

Possono richiedere il bonus le imprese che assumono a tempo determinato, anche in apprendistato, o indeterminato e possono ottenerlo anche gli stessi beneficiari del Reddito che avviano attività imprenditoriali. L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazione netto del numero di dipendenti. Come detto, vantaggi anche per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. A questi ultimi sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Quanto dura l'incentivo

La durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità. Se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato compreso il contratto di apprendistato (anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un corso formativo o di riqualificazione professionale.

Esonero contributivo e sgravio

Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mensilità. La restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.
Sia nel primo che nel secondo caso, l’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Come presentare la domanda

I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all’INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line presente sul sito www.inps.it nella sezione “Portale agevolazioni” (ex sezione DiresCo). Dopo la verifica, l’INPS fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che: - il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL; - il lavoratore sia percettore del Rdc; - vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Autoimpiego

Sono previsti dei vantaggi anche per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Ad essi sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

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