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Articolo 18, così funziona nel resto d'Europa

ITALIA. L’articolo 18 fa parte della legge 300 del 28 maggio 1970, lo Statuto dei Lavoratori. Indica le regole sui licenziamenti individuali che vietano ai datori di lavoro di lasciare a casa il dipendente «senza una giusta causa o un giustificato motivo». Se il licenziamento non è dovuto a valide ragioni ma soltanto a motivi discriminatori, infatti, viene automaticamente dichiarato nullo dal giudice, che impone al datore di lavoro di reintegrare il dipendente al suo posto, con le stesse mansioni e la stessa retribuzione che aveva in precedenza. Le norme dell'articolo 18 contengono però alcune eccezioni importanti: se l'azienda che ha effettuato il licenziamento ingiusto risulta avere meno di 15 addetti (o meno di 5 nel caso di un'impresa agricola), il datore di lavoro non è obbligato a effettuare il reintegro del dipendente, ma può liquidargli solo un indennizzo, pari a 15 mensilità di stipendio. L'erogazione del risarcimento in denaro può avvenire in teoria anche da parte delle imprese più grandi (cioè con più di 15 addetti). In questo caso, però, l'opzione spetta esclusivamente al dipendente.

FRANCIA. Non esiste reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo: esso si può applicare solo in caso di licenziamento discriminatorio. Si ha diritto a un risarcimento del danno pari a minimo 6 mesi di retribuzione più una quota delle retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale.

GERMANIA. Il reintegro è teoricamente previsto ma il giudice su richiesta delle parti può non disporlo ed è raramente applicato. La compensazione varia a seconda dell'anzianità: per i lavoratori con 20 anni di rapporto è prevista un'indennità di 18 mesi.

REGNO UNITO. Il reintegro esiste in teoria ma il datore di lavoro può rifiutare la reintegrazione pagando un compenso aggiuntivo. L'indennità risarcitoria può essere pari al massimo a 90.000 euro.

SPAGNA. Non esiste il reintegro nel posto di lavoro mentre è prevista una quota di risarcimento sulla retribuzione legata agli anni di anzianità fino a un massimo di 42 mesi di salario.

SVEZIA. Il licenziamento illegittimo può essere sospeso dal giudice. In alternativa alla sospensione c'è un risarcimento variabile tra 16 e 32 mesi di retribuzione (tra 24 e 48 se il lavoratore ha 60 anni o più).

DANIMARCA. Il reintegro è una possibilità prevista dalla legge ma è raro che si verifichi. La compensazione, invece, varia a seconda della categoria di appartenenza: per gli operai massimo 52 settimane, per gli impiegati dipende dall'età.

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