Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all'accordo sulla riforma della giustizia. Rispetto al testo approvato due volte all’unanimità dal governo, si introducono alcune novità. Ecco cosa prevede l'intesa sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale.
Norma transitoria fino al 2024
Per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi; si prevede che per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all’articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.
Improcedibilità
La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020, entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell'arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall'ufficio del processo, e dei circa 5mila per il personale amministrativo. I reati puniti, invece, con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell' improcedibilità.
Mafia, terrorismo, droga e stupro
Per alcuni gravi reati, ovvero associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, non ci sarà un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione), oltre a quella prevista per tutti i reati.
Monitoraggio su tempi dei processi
Un Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia dovrà riferire ogni anno sull'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitorerà l'andamento dei tempi nelle varie Corti d'appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.
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