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Assegno unico per i figli: chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda

L'assegno unico per i figli potrà essere presentato entro il prossimo 31 dicembre. Si tratta della nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Assegno unico per i figli, chi può presentare la domanda

Il beneficio è attivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. L'assegno ponte spetta alle famiglie con figli di età compresa tra zero e 18 anni che hanno un Isee fino a 50mila euro. È riservato ai lavoratori autonomi, partite Iva e disoccupati. Per riceverlo occorre: essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; non essere percettori degli assegni al nucleo familiare (Anf); essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea o essere titolare del diritto di soggiorno.

Assegno unico per i figli, come presentare la domanda

La domanda può essere presentata utilizzando i canali Inps: portale web, utilizzando l'apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il primo ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato. Per le domande presentate entro il 30 settembre saranno riconosciuti gli arretrati dal primo luglio. La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente.

Assegno unico per i figli, genitori separati

In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.

Assegno unico per i figli, chi percepisce il reddito di cittadinanza

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento.

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