PALERMO. La figura del Commissario dello Stato non viene cancellata. Perde però la sua funzione principale, che era quella di impugnare le leggi o gli articoli ritenuti incostituzionali proponendo il ricorso alla Consulta e impedendo l’entrata in vigore. Al Commissario dello Stato resta invece il potere di proporre a Roma lo scioglimento dell’Ars in caso di gravi violazioni (come la mancata approvazione del bilancio). Il Commissario potrà ancora proporre al governo nazionale la sospensione di amministratori e deputati regionali che, dopo condanne, risultano incompatibili alla luce della legge Severino. Il primo Commissario fu il prefetto Renato Vittorelli che si insediò nel 1947 grazie a un decreto del capo provvisorio dello Stato. In totale sono stati 19. Attualmente il ruolo è assegnato a Carmelo Aronica.
La sentenza della Consulta, di cui è relatore il siciliano Sergio Mattarella, è la 255 e conclude un procedimento iniziato per la verità in estate quando fu sollevato il conflitto di costituzionalità con le norme che a livello nazionale hanno modificato l’articolo 127 della Costituzione. In estrema sintesi, secondo la Consulta, un controllo preventivo assicura un’autonomia meno ampia rispetto a quello successivo. E dunque dal punto di vista dell’entrata in vigore delle norme una Regione a statuto ordinario sarebbe favorita rispetto alla Sicilia.
Da questo momento in poi, dunque, in Sicilia le leggi approvate dall’Ars entreranno subito in vigore e sarà il governo nazionale, entro sessanta giorni, a impugnarle davanti alla Consulta se ritiene che travalicano le competenze statutarie.
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