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Il Tar: sì ai talk show in tv

Stop al regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella parte che blocca i dibattiti in periodo elettorale. Accolta la richiesta di sospensiva di Sky e La 7

Roma. Stop al regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella parte che blocca i talk show in periodo elettorale. Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di Sky e Telecom Italia Media a favore della sospensione del regolamento, esattamente all'art. 6 comma 2, varato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che disciplina la par condicio in vista delle Regionali. Le richieste sono state discusse davanti alla III sezione ter del Tribunale amministrativo regionale, presieduta da Maria Luisa De Leoni e così stamattina hanno deciso i giudici.
Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva di Sky e La 7 "considerato che a conclusione di una prima delibazione - spiegano i giudici nella motivazione - propria della fase cautelare, risultano non sprovviste di profili di fondatezza del ricorso le censure dedotte avverso la delibera impugnata", nella parte in cui è prevista la normativa relativa ai talk show in periodo elettorale, che ha di fatto ha portato alla sospensione dei programmi di approfondimento.   Il Tribunale, accogliendo la richiesta di Sky e Ti Media, ha fissato l'udienza di merito al 6 maggio.
 Ha invece respinto la richiesta di Federconsumatori che voleva lo stop al regolamento della Vigilanza perché ha ritenuto che, trattandosi di organismo parlamentare, "sussistono profili di inammissibilità del gravame per la parte in cui è impugnato il regolamento", in quanto appunto "approvato dalla Commissione parlamentare di Vigilanza nella seduta del 9 febbraio 2010, in relazione alla natura parlamentare dell'organo che ha adottato l'atto impugnato in assolvimento della funzione precipuamente politica di indirizzo e vigilanza". Quanto poi alla parte del ricorso dei consumatori che riguardava il Cda Rai, per il Tar "non sussistono presupposti per accogliere" la richiesta di discussione.
 Il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta di sospensiva di Sky e Ti Media, ha di fatto bloccato l'articolo del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (gemello di quello della Vigilanza per la Rai) nel quale si chiedeva una normativa così stringente per i talk show, da portare al loro stop nell'ultimo mese di campagna elettorale.
Questo l'articolo 6 comma 2 del regolamento Agcom per le Regionali 2010: "Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento".
L'articolo 2 al comma 1 disciplina la definizione e quindi la presenza dei soggetti politici nelle Tribune politiche: di fatto i programmi di approfondimento vengono equiparati alle regole delle tribune.

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