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Facebook, la Corte Ue: "Cancellare anche i contenuti simili agli illeciti"

I prestatori di servizi di hosting come Facebook sono tenuti a rimuovere anche i contenuti identici o equivalenti a un contenuto già giudicato illecito. Lo ha stabilito oggi la Corte Ue chiarendo che una richiesta simile da parte della magistratura non viola le disposizioni della direttiva europea sul commercio elettronico e può applicarsi a livello mondiale nell’ambito del diritto internazionale.

Con la sentenza odierna, la Corte Ue ha quindi stabilito che i giudici europei hanno il diritto di chiedere la cancellazione dal web non solo dei contenuti da loro ritenuti illeciti, ma anche di quelli simili o equivalenti. E questo senza violare le norme europee nè la libertà di espressione.

La vicenda ha preso le mosse dall’azione legale intentata dall’austriaca Eva Glawischnig-Piesczek, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, contro Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci. L’esponente verde aveva chiesto di ordinare a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche o dal contenuto equivalente. E la Corte suprema austriaca aveva chiesto alla Corte di giustizia Ue di interpretare la direttiva sul commercio elettronico per capire come applicare la norma. Oggi la Corte Ue ha quindi deciso che, sebbene un prestatore di servizi di hosting come Facebook non sia responsabile delle informazioni memorizzate qualora non sia a conoscenza della loro illiceità, questo non pregiudica la possibilità di ingiungergli di porre fine o impedire una violazione, in particolare cancellando le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime.

Nella sentenza odierna i giudici comunitari ricordano però  anche che la normativa Ue vieta di imporre a un prestatore di servizi di hosting di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Tutto ciò premesso, la Corte ha quindi sentenziato che un giudice di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni. Inoltre, la magistratura nazionale può chiedere di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto.(ANSA).

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