Arrivano nuove precisazioni da parte dell'Inps sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS).
A decorrere dal primo luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato - rende noto l'Istituto di previdenza - , l'importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro.
In linea con quanto illustrato nella circolare numero 132/2021, l’attuale massimale, pari a 120 euro,
viene applicato agli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022. Nulla risulta innovato, invece, in merito al requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento.
Ecco le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame: le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei
lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro; le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della
retribuzione giornaliera pari a 100 euro.
Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Infine le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
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