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Pace fiscale, slitta il pagamento di rate di rottamazione e avvisi bonari

Mini rinvio al 9 dicembre, che diventa martedì 14 dicembre con la tolleranza dei 5 giorni, delle rate della rottamazione originariamente in scadenza il 30 novembre. Differimento a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate nell’ultimo trimestre e gli accertamenti esecutivi. Rimessione in termini per le rate degli avvisi bonari scadute da marzo a maggio 2020, con pagamento al 16 dicembre 2021.  La conversione del Dl 146/2021 – dopo le modifiche introdotte nel voto in commissione al Senato - contiene novità di rilievo in materia di riscossione.

In base all’articolo 1 del Dl 146/2021, tutte le rate della rottamazione ter originariamente in scadenza nel 2020 e fino al 31 luglio 2021 sono state posticipate al 30 novembre scorso. Trovando applicazione anche a questo nuovo termine la soglia di tolleranza di cinque giorni di ritardo, la scadenza diventa il 6 dicembre . Con gli emendamenti apportati in sede di conversione del Dl, all’esame del Parlamento, si prevede un breve differimento al 9 dicembre, cui si aggiungono i cinque giorni del lieve ritardo concesso dalla legge. In forza dell’articolo 2 del Dl 146, inoltre, per le cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento è elevato dagli ordinari 60 giorni a 150 giorni. Entro tale periodo, dunque, l’agente della riscossione non potrà attivare né misure cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca) né azioni esecutive (pignoramenti, anche presso terzi). Occorre evidenziare che, invece, il termine per la proposizione del ricorso non è modificato e resta quello ordinario di 60 giorni dalla notifica, sottolineano gli esperti de Il Sole 24 Ore. Con l’emendamento approvato al Senato si dispone l’ulteriore differimento della scadenza di versamento a 180 giorni, con estensione agli atti di accertamento esecutivi. Dovrebbe trattarsi, per analogia, di avvisi comunque notificati nell’ultimo quadrimestre nell’anno. Se così fosse, però, si creerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ai contribuenti raggiunti dagli atti di accertamento prima di settembre. Non va infatti dimenticato che, a differenza delle cartelle, gli avvisi esecutivi dell’Erario potevano essere notificati già dal primo marzo 2021 (articolo 157 del Dl 34/2020). Non si vede allora per quale motivo non si debba applicare l’estensione dei termini di versamento a 180 giorni con riguardo alla totalità degli atti notificati nel corso del 2021.

L’ultima modifica riguarda la rimessione in termini relativa alle rate di avvisi bonari scadute nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tali rate avrebbero dovuto essere pagate in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure in quattro rate entro il 16 dicembre 2020 (articolo 144 del Dl 34/2020). Si dispone che i contribuenti possano effettuare i versamenti omessi entro il 16 dicembre, senza sanzioni e interessi. Se l’importo è stato corrisposto in ritardo la rimessione in termini è già pienamente efficace. Se però il soggetto passivo non avesse versato anche rate scadenti dopo il 31 maggio 2020 non si potrebbe fruire di tale opportunità.

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