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Lavoro, da oggi via alle domande per l'emersione degli irregolari

Attivo da oggi attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari così come previsto dal decreto Rilancio. Lo si legge sul sito dell’Inps. La regolarizzazione è circoscritta, secondo il decreto Rilancio, ai settori dell’agricoltura, della pesca, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestici. La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020».

Il decreto Rilancio - ricorda la circolare Inps - ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso della Carta di soggiorno, «di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea». Per l’emersione è previsto un contributo forfettario per lavoratore di 500 euro. Per quanto riguarda l’assistenza alla persona potranno fare domanda di regolarizzazione anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani, le case famiglia). Non possono fare domanda invece gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private e i collegi/convitti.

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto della domanda deve avere avuto inizio prima del 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro. Si potrà fare domanda se il reddito imponibile del datore di lavoro è superiore ai 30.000 euro annui. La cifra scende nel caso di rapporto di lavoro domestico a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito e a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composta da più soggetti. I requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. In caso di inammissibilità della domanda il contributo non sarà restituito. Il datore di lavoro dovrà pagare anche un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui importo sarà deciso con un decreto interministeriale. Dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro «per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale». La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione. Non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita. ANSA

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