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Coronavirus, le norme e i divieti all'interno dei condomini: il vademecum

Le norme e i divieti per il contenimento della diffusione del coronavirus coinvolgono inevitabilmente anche gli stabili condominiali. Diverse infatti le regole a cui attenersi, sia per le attività amministrative che per quanto riguarda le misure igienico-sanitarie a cui bisogna attenersi.

RIUNIONI CONDOMINIALI. Tra le attività professionali che non risultano sospese, secondo il dpcm del 22 marzo, anche quella degli amministratori in quanto "qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio)". Quest'ultima infatti è l'unica attività vietata a meno che, precisano dal Governo, "non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”.

Se infatti prevista nel regolamento di condominio e, se permesso a tutti gli interessati di intervenire nel dibattito, è possibile svolgere le assemblee in teleconferenza.

NORME IGIENICO-SANITARIE. Non sono nemmeno sospese le attività delle imprese di pulizia e di tutte le professionalità che servono per la manutenzione degli impianti negli stabili. Ci sono inoltre delle misure igieniche a cui attenersi e da applicare:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

È importante inoltre utilizzare l’ascensore dello stabile una persona alla volta e pulire con soluzione alcolica, più volte nell’arco della giornata, la pulsantiera e le maniglie.

PORTIERI E DIPENDENTI DEL CONDOMINIO. L'attuale  quadro normativo non comporta la sospensione del lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, tra i quali i portieri e gli addetti alle pulizie. Ciò, sulla base dell’inserimento fra i codici esclusi dalla sospensione del numero 97.

Al contrario, precisa Confedilizia, vi è la necessità di: incentivare “le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”; assumere “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento”, adottare “strumenti di protezione individuale”; incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

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