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Mutui, se non si pagano sette rate la banca può prendersi la casa

E' quello che viene fuori da una interpretazione letterale del comma 4 dell'articolo 120-quinquesdecies, che fa parte del decreto legislativo con cui il Governo recepisce la direttiva europea 2014/17 in merito ai contratti di credito

ROMA. Se si saltano sette rate del mutuo, la banca può mettere in vendita la casa e tenere dal ricavato della vendita quanto le sia dovuto, riconoscendo l'eventuale eccedenza al debitore. E' quello che viene fuori da una interpretazione letterale del comma 4 dell'articolo 120-quinquesdecies, che fa parte del decreto legislativo con cui il Governo recepisce la direttiva europea 2014/17 in merito ai contratti di credito. Il decreto, che al momento si trova all'esame non vincolante della Camera, introduce una serie di modifiche radicali al Testo unico bancario tra cui, appunto, l'articolo 120 che, in sostanza, consente di saltare le lunghe e complesse procedure di esecuzione immobiliare. Un articolo su cui si è acceso un ampio dibattito politico.

«Il Parlamento rischia di essere spettatore ininfluente di un attacco senza precedenti alla dignità degli italiani. Ma il M5S farà di tutto per evitare che passi la formulazione del decreto legislativo che sdogana il patto commissorio e consente alle banche di espropriare in via diretta gli immobili dei cittadini che hanno una qualche difficoltà a rimborsare un mutuo». Lo denunciano i deputati M5S. 

«Il tentativo del governo di far sì che chi ritarda il pagamento di sette rate del mutuo sia costretto a cedere la proprietà della sua casa alla banca è abominevole». Lo dice Pippo Civati, deputato di «Possibile».

In un intervento del presidente Paolo Righi a Coffee Break su La 7 Fiaip ribadisce il netto no all'ennesimo regalo del Governo ai big del credito, che potrebbero avere anche la possibilità di espropriare gli immobili degli italiani. Anche il Vicepresidente del PD Matteo Ricci, presente in trasmissione, ha sostenuto come «le banche non possono diventare agenti immobiliari. Ognuno deve fare il proprio mestiere ed è necessario un atteggiamento equilibrato da parte di tutti i soggetti. Ritengo che il fatto che ci siano crediti incagliati e
sofferenze bancarie non possa giustificare la concorrenza sleale di alcuni istituti di credito, che si sono messi a fare anche un altro lavoro».

Secondo il decreto, banca e debitore possono convenire, sia alla stipula del contratto di mutuo, sia quando il finanziamento è già in corso, che in caso di inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene che costituisce la garanzia comporta l'estinzione del debito.

Inoltre, se dalla vendita dell'immobile non si ricava una somma sufficiente, il debitore dovrà anche restituire il residuo dopo sei mesi dalla conclusione della vendita.

Il governo aveva il dovere di recepire la direttiva Ue sui mutui ma nel farlo si è scelta una soluzione attenta alla tutela del consumatore-debitore, inserendo il diritto a vedersi riconosciuta l'eventuale eccedenza (rispetto al debito non rimborsato alla banca) dalla vendita dell'immobile. Lo sottolineano fonti del ministero dell'Economia spiegando che la direttiva non prevedeva  esplicitamente questa possibilità.

La Direttiva ricordano al Tesoro, è stata recepita con un decreto attuativo del 20 gennaio dal Cdm, e disciplina (all'articolo 28) anche le ipotesi di morosità del consumatore, dicendo che «gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».

In sede di recepimento, quindi, si è aggiunta quindi la previsione della restituzione al consumatore all'eccedenza, oltre al fatto che il bene oggetto della garanzia debba essere stimato da un perito scelto di comune accordo tra le parti. Un fatto «non scontato», viene sottolineato, e che non è imposto dalla direttiva ma è una scelta nazionale che, tra l'altro, fa rientrare questa disposizione nella tipologia di patto consentito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a  legislazione vigente (cosiddetto patto marciano). La Cassazione ha invece vietato il cosiddetto patto commissorio con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato
pagamento, il bene dato in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore anche se di valore più elevato rispetto al credito, senza prevedere il rimborso dell'eccedenza.

Al ministero ricordano anche che al Tesoro esiste un «Fondo Mutui» che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo sulla prima casa e provvede al pagamento degli oneri finanziari. La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un  indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro.

 

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