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Green pass, decreto in Gazzetta Ufficiale: cosa c'è da sapere e da fare per scuola, lavoro e locali

Il decreto green pass che ne prevede l'estensione a 23 milioni di lavoratori è arrivato in Gazzetta Ufficiale e impone la certificazione a scuola e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza come aerei, treni, navi. Ecco tutte le regole.

Green pass: come ottenerlo e quanto dura

Il green pass si può ottenere 14 giorni dopo la prima dose di vaccino oppure subito dopo aver ricevuto la seconda. Si può ottenere anche dopo aver effettuato un tampone con esito negativo antigenico o salivare, che durano 48 ore, o molecolare che dura 72 ore. Il green pass ottenuto dopo la vaccinazione ha una durata di 12 mesi. Il green pass per chi è guarito dal Covid ma non si è sottoposto al vaccino dura 6 mesi.

Per chi è obbligatorio

Il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori: dipendenti pubblici, privati, autonomi e titolari di partite Iva. La certificazione sarà necessaria per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò. È obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti».

Scuola, limitazioni per docenti e genitori

Il personale scolastico deve avere il green pass come tutti gli altri lavoratori, gli studenti sono esentati ma dai 12 anni in su devono invece averlo fuori dalla scuola per svolgere tutte le attività dove è obbligatorio entrare con la certificazione verde e dunque sia nei locali pubblici, sia nelle strutture sportive. È obbligatorio avere il green pass per tutti coloro che entrano nelle scuole, anche i genitori che si presentano a riunioni, colloqui o che accompagnano i figli. All'università certificazione obbligatoria anche per gli studenti.

A chi spettano i controlli

Nei locali pubblici sono i titolari o i gestori a dover controllare il possesso del green pass, ma non la sua autenticità. Nei luoghi di lavoro il controllo sarà affidato ai datori di lavoro. Per i lavoratori autonomi i controlli sono effettuati dal proprio datore di lavoro. Per chi va nelle abitazioni private (operai, oppure baby sitter, colf e badanti) il controllo spetta al cittadino che ha richiesto la prestazione.

Stipendio sospeso per chi non ha la certificazione

Il lavoratore che dal 15 ottobre è sprovvisto di green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro «è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione» senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per il personale scolastico che non esibisce il green pass, al quinto giorno scatta l’assenza ingiustificata e la sospensione dalle mansioni e dallo stipendio. Per tutti i lavoratori che non vengono trovati in regola scatta la sanzione da 600 a 1.500 euro.

Multe da 400 a 1000 euro a chi non controlla

I datori di lavoro che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro, lo stesso vale per i privati cittadini che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi presso la propria abitazione. E questo vale sia per le prestazioni occasionali, sia per rapporti di lungo periodo con collaboratori domestici.

Tamponi, prezzi calmierati fino al 31 dicembre

Le farmacie «sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo». In caso «di inosservanza della disposizione, si applica una sanzione che va da 1000 a 10 mila euro e può essere disposta la chiusura dell'attività per 5 giorni.

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