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Fase 3, sì agli aerei pieni da lunedì: ma solo se c'è ricambio d'aria a bordo

Cambiano nella Fase 3 le regole per il trasporto aereo. Gli aerei potranno viaggiare a pieno carico, con tutti i posti assegnati, purché la compagnia aerea sia in grado di garantire un costante e profondo ricambio d’aria e purché i passeggeri cambino la mascherina ogni quattro ore. E' quanto previsto dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i nuovi dettami in vigore dal 15 giugno.

L’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all’interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (come i bus per il trasporto passeggeri), viene specificato nell’allegato sul settore aereo, continua a dover essere rispettato. Tuttavia, «è consentito derogare» al distanziamento a bordo nel caso in cui l’aria «sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri EPE». Requisiti giudicati sufficienti per garantire «una elevatissima purificazione dell’aria». Sulle nuove regole da adottare a bordo degli aerei, oggi un articolo di approfondimento sul Giornale di Sicilia in edicola. 

Il Dpcm stabilisce inoltre la necessità di adottare «specifici protocolli di sicurezza sanitaria», prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima di entrare in aereo e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi. La durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non dovrà essere superiore alle quattro ore, con l’obbligo di sostituirla per periodi superiori, e dovranno essere «disciplinate individualmente le salite e le discese dall’aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione».

Viene raccomandato inoltre di acquisire dai viaggiatori al momento del checkin online o in aeroporto - e comunque prima dell’imbarco - l’autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da coronavirus negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo la loro insorgenza; e viene giudicato essenziale, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, anche l’impegno a comunicare al vettore ed all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall’aeromobile.

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