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Smog, assoluzione di Cammarata: pm ricorre in Cassazione

Il tribunale a luglio scorso ha assolto il sindaco di Palermo e gli ex assessori all'Ambiente Lorenzo Ceraulo e Giovanni Avanti, attuale presidente della Provincia. I tre amministratori erano imputati di non avere adottato provvedimenti anti-inquinamento

PALERMO. La Procura di Palermo ha presentato ricorso per Cassazione, decidendo di saltare la fase dell'impugnazione in appello, contro la sentenza con cui il tribunale a luglio scorso ha assolto il sindaco Diego Cammarata e gli ex assessori all'Ambiente Lorenzo Ceraulo e Giovanni Avanti, attuale presidente della Provincia, dall'accusa di omissione d'atti d'ufficio. I tre amministratori erano imputati di non avere adottato provvedimenti idonei a contrastare lo smog che, tra il 2005 e il 2009, aveva perciòsuperato i limiti previsti dalla legge.     Il pm Geri Ferrara, titolare dell'accusa in primo grado, ha scelto la via del ricorso cosiddetto "per saltum" rivolgendosi direttamente alla Cassazione, giudice di legittimità, ritenendo che il provvedimento del tribunale presenti vizi di diritto.     Per il pm, il Tribunale, invece di affermare, "la punibilità penale dell'inazione amministrativa" per la mancata "tutela della salute umana", arriva a conclusioni opposte "al termine di un confuso e non condivisibile percorso motivazionale, in cui vengono sovrapposte valutazioni giuridiche e tecniche di tipo diverso ed in cui, peraltro, non vi è neppure una chiara presa di posizione su molte delle risultanze istruttorie". Ciò che è emerso dall'istruttoria - dice - "viene in genere riportato asetticamente e senza alcuna valutazione (positiva o negativa, di condivisione o meno delle stesse)".    Il magistrato sottolinea in particolare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'oggetto delle imputazioni fosse la sfera discrezionale della pubblica amministrazione. "Secondo il collegio, agli amministratori sarebbe addebitata - scrive il pm - non già l'omissione totale di misure, ma di ulteriori interventi oltre quelle già adottati". Questa prospettazione "appare il frutto di un evidente travisamento dei fatti processuali", secondo Ferrara. "La contestazione mossa agli imputati - prosegue - non attiene al merito delle misure adottate ma al fatto che tali provvedimenti non sono stati adeguati". Il pm ha inoltre contestato al Tribunale di aver ritenuto che non sussistevano le ragioni immediate di intervento per questioni sanitarie poiché non risulta provato che le emissioni oltre limite provocano danni alla salute. Per il collegio le condotte tutt'al più potevano essere considerate colpose e non dolose. L'omissione d'atti d'ufficio, però per la Procura, "impone la verifica di una situazione di pericolo sanitario, non già la certezza che un nesso di causa vi sia tra l'omissione e il pericolo sanitario".   Inoltre, nonostante le concentrazioni di polveri sottili si riducono solo se si abbassano al contempo le emissioni da traffico, "il Tribunale inspiegabilmente ed apoditticamente - conclude Ferrara - ritiene che una riduzione del volume di traffico non avrebbe avuto alcun effetto benefico sulla qualità dell'aria".     Per questi motivi si sarebbe verificata, scrive il pm, "una inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche". I principi esposti dal Tribunale "appaiono in contrasto con le risultanze processuali, illogici rispetto al quadro normativo e, in taluni casi, sono frutto di un evidente travisamento dei fatto, e rendono, peraltro, contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione a fondamento della pronuncia assolutoria".

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