La Legge e Noi
Fallimento, liquidazione giudiziale, composizione negoziata
Il nuovo «codice della crisi di impresa» ha modificato e integrato parte della disciplina civilistica
Era il Marzo del 2016 e dalle pagine di questo Giornale scrissi delle straordinarie novità che, in materia di fallimento, introduceva la Commissione Rordorf sulla scia delle «raccomandazioni» formulate nel 2014 dalla Commissione Europea, soffermandomi sia su quella «rivoluzione terminologica» che sostituiva il termine fallimento con liquidazione giudiziale e rimuoveva quindi il termine «fallito», generalmente utilizzato per esprimere discredito ed insuccesso, che sulla previsione di alcune nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi finalizzate ad anticiparne appunto l’emersione e così renderne più agevole la soluzione, distinguendo caso da caso stante che un insuccesso può essere determinato da biasimevoli comportamenti da bancarottieri, ma anche da ingestibili crisi dei mercati o da inadempimenti altrui, non ultime le pubbliche amministrazioni, fino a proporre che, in tali ultimi casi, si disciplinassero formule e procedimenti finalizzati a comporre le crisi sì da evitare quella dissoluzione o comunque disgregazione dell’impresa spesso tanto inevitabile quanto drammatica per chi vi lavora e per il sistema.
Nel 2019, sulla scia di quelle indicazioni, in Italia è stato approvato il nuovo «codice della crisi di impresa», ormai in vigore da luglio del 2022 ma, nella parte di cui appresso, sin dall’agosto 2021 e poi più volte ed in più parti modificato fino al settembre u.s. e sin dai primi cenni mi resi conto che quel che avevo per anni insegnato all’Università sarebbe presto divenuto solo un ricordo….
La nuova disciplina non ha apportato particolari modifiche in tema di bancarotta fraudolenta, forse perché i colpevoli sono già in larga parte e molto spesso beneficiati dalla lentezza, a volte davvero ingiustificata ed inspiegabile, dei giudizi nei quali, pur dopo essersi da tempo conseguite prove indiscutibili, seguono lunghi rinvii di ingiustificata ed incomprensibile impunità, mentre ha modificato, anche integrandola, parte della disciplina civilistica delle imprese imponendo «adeguati assetti organizzativi» ed onerando, fra l’altro, sia gli organi di controllo che speciali categorie di creditori, dell’obbligo di porre in essere peculiari sistemi di allerta finalizzati ad individuare i primi sintomi di crisi attraverso una sorta di analisi predittiva del rischio di insolvenza, oggi, oltre tutto, effettuabile con sistemi di intelligenza artificiale; e, giusto per far fronte a tali rischi, il codice della crisi, in linea con le indicazioni europee condivise dalla Commissione Rordorf, ha introdotto, già nell’agosto 2021, il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi di impresa, espressamente finalizzato, al ricorrere di alcune particolari condizioni, a provar di evitare la liquidazione giudiziale delle imprese, con le spesso inevitabili conseguenze distruttive di valori umani ed economici che spesso comporta, attraverso un percorso di ricerca d’un equilibrio degli interessi in gioco; istituto cui possono, peraltro, fare ricorso anche le imprese agricole, sebbene non sempre e comunque esposte a tale liquidazione.
Vi si prevede che l’impresa che abbia verificato di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario e che abbia tuttavia elementi utili a far ritenere ragionevolmente superabile lo stato di crisi e quindi perseguibile il risanamento, può chiedere ad una speciale Commissione (della quale in Sicilia ho peraltro fatto parte per un triennio…) che venga nominato un «esperto» terzo, munito di adeguate capacità professionali ed indipendente, incaricato ex lege di mediare i diversi rapporti fra imprese e terzi creditori alla ricerca d’una composizione, anche in tutto o in parte liquidatoria, che eviti comunque la liquidazione giudiziale, avendo cura, intanto, di assicurare una gestione che tuteli gli interessi del ceto creditizio e di chiedere alcune misure protettive, di volta in volta da autorizzarsi dal competente Tribunale, che, fra misure cautelari, sospensioni di altrui azioni pregiudizievoli, mantenimento in vita di rapporti bancari fiduciari in essere e via dicendo, impediscano, per quanto possibile ed a tutela dell’impresa e dei suoi creditori, ogni evitabile peggioramento della situazione di crisi.
Recenti riforme hanno, fra l’altro, posto alcuni limiti, comunque problematici, alle temute revoche degli affidamenti bancari in essere ma resta pur sempre il diffuso timore che il render pubblico, da parte delle imprese, il proprio stato di crisi possa, soprattutto con Agenzia delle Entrate, con fornitori ed altri creditori, peggiorare anziché avviare a soluzione le difficoltà avvertite e, tuttavia, sembra diffondersi sempre più il ricorso alla «composizione negoziata» con una crescita, da ultimo, di ricorsi dell’83% in Italia e dell’87% in Lombardia.
Credo che molto dipenda, nell’ordine, sia dall’esistenza d’una «obiettiva, effettiva superabilità» della crisi da motivare e documentare con estrema attenzione e pertinenza che dalle qualità professionali e relazionali dell’esperto nominato ed infine, last but not least, dall’attitudine dei Tribunali a saper distinguere fra domande di misure protettive effettivamente meritate e provvidenziali ed altre meramente finalizzate a dilazionare esiti inevitabili.
…tentar non nuoce... ma, in tal caso, il tentativo deve esser serio, meditato e documentato… altrimenti potrebbe solo nuocere…
1 Commento
Domenico Bentivegna
06/04/2025 11:10
Sacrosanta normativa che finalmente si muove chiaramente in direzione del riconoscimento e tutela del "debitore", incolpevole ed in buona fede, nonchè, soprattutto, della salvaguardia del tessuto economico-imprenditoriale e occupazionale del Paese. Dispiace solo constatare come, purtroppo sussista una piccola frangia di magistrati/avvocati ancorati ancora tenacemente nella difesa del rigorismo "ideologico" del vecchio e superato "sistema fallimentare", che piace e giova e piace ancora a tanti, tranne che, come è noto, ai reali interessi degli stessi creditori....!