Luce in fondo al tunnel scavato, nella notte dell’8 gennaio, dall’approvazione in finanziaria, da parte dell’Ars, della norma che riscrive, abrogando qualsiasi limite ai budget per i progetti di formazione professionale, il regime del tetto massimo consentito agli enti nella presentazione dei progetti. Il rischio, paventato dalla maggioranza delle organizzazioni, è - scrivono congiuntamente - «la restaurazione di un oligopolio a vantaggio dei pochi, soliti noti grandi enti, con la conseguente paralisi di un settore cruciale per i giovani e lo sviluppo della Sicilia».
A margine della riunione del Comitato per le politiche regionali della Formazione professionale, convocato dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione Mimmo Turano, le sigle datoriali Cenfop, FORMA.Re (che rappresenta Forma nazionale), Federterziario, Anfop, Asef, insieme con e le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Confsal e Ugl Scuola FP, hanno consegnato all’assessore Turano una proposta condivisa per la revisione dell’art.70 della Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024. «Non appare superfluo - si legge nella comunicazione all’assessorato - evidenziare che la norma in questione era stata varata dall’Ars la notte dell’8 gennaio 2024, ovvero durante la ‘maratona’ della manovra finanziaria, mortificando e calpestando il ruolo della commissione parlamentare competente e del Comitato istituito con legge regionale n. 23 del 2019, mai consultati preventivamente. Le organizzazioni scriventi hanno apprezzato la volontà dell’assessore Turano di coinvolgere le parti sociali per riscrivere quella norma che, se così oggi fosse lasciata, provocherebbe la paralisi del comparto. Non è pensabile che un settore strategico come quello dell’istruzione e della formazione professionale, destinato a formare migliaia di giovani siciliani e che impiega altrettante migliaia di lavoratori, venga condizionato dalla scelta di pochi e pertanto, hanno condiviso di abrogare il comma 1 dell’art. 70 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3 riguardante l’abolizione del tetto massimo finanziabile nell’ambito dello stesso avviso/bando ripristinando l’art. 12 comma 2-bis della L.R. 14 dicembre 2019 n.23; modificare il secondo comma della stessa norma con la seguente formulazione: ‘Per il corretto funzionamento dei percorsi (IeFP) di cui all’art.2, comma 1, lettera a), per ciascuna sede operativa accreditata ai sensi dell’art. 6.comma 2 lettera a) delle vigenti Disposizioni per l’Accreditamento degli Organismi Formativi e s.m.i., dovrà essere garantito un organigramma funzionale minimo, personale subordinato a tempo indeterminato, indispensabile all'erogazione delle attività didattiche della sede, quale: formatore tutor, operatore tecnico ausiliario, collaboratore amministrativo e direttore di sede operativa. Nel rispetto dei Ccnl del settore così come previsto dal Dpr 1 ottobre 2015 n.25. Eventuali deroghe sono demandate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs n. 81 2015».
«È nostro auspicio - conclude la nota congiunta - che le modifiche alla norma vengano calendarizzate al più presto in Parlamento, e si invitano le forze di maggioranza e opposizione a dare opportuna attenzione e sensibilità alla questione, affinché possa essere restituita serenità al settore e ai suoi lavoratori».
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