L’Assemblea regionale siciliana, che approva con legge il rendiconto generale, svolge un controllo politico sulle scelte finanziarie dell’esecutivo regionale. La Corte dei conti, in sede di parificazione, esercita, invece, un controllo di legittimità/regolarità degli specifici dati contabili, su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Pertanto, la decisione adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a seguito del ricorso contro la decisione di parificazione del rendiconto 2019, non interferisce con la competenza legislativa dell’Assemblea regionale (articolo 19 Statuto speciale) e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni né del principio di leale collaborazione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 184 depositata oggi (redattrice la vicepresidente Silvana Sciarra), che - come spiega una nota - ha respinto due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti promossi dalla Regione Siciliana, contro la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del rendiconto 2019. Il controllo di legittimità/regolarità dei dati contabili, “riservato al giudice contabile», non può arrestarsi al sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, spiega la sentenza. Il controllo è strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio e non può incidere sulla potestà legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. L’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, «ha l’effetto - scrive la Corte - di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio». Qualora la Regione dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi e il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti fosse idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali, si potrebbero creare le condizioni per promuovere o sollevare questioni di legittimità costituzionale, secondo le vie ordinarie, delle leggi inerenti al ciclo di bilancio non conformi a quei principi.