Il dipendente pubblico in smart working dovrà alternare il lavoro agile con quello in presenza in modo che il lavoro in ufficio sia comunque prevalente. L'amministrazione dovrà garantire «un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile». È quanto emerge dalle linee guida sul lavoro a distanza (che comprende quello agile e quello da remoto) presentate oggi ai sindacati dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che chiariscono anche che la modalità agile deve garantire «l'invarianza dei servizi resi all’utenza» e quindi l'efficienza della prestazione. Non si può quindi fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. Brunetta ha parlato di «grande passo avanti verso il lavoro agile strutturato» e ha ricordato che le 32 mila amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 31 gennaio per preparare i «Piano», ovvero i piani integrati di attività e organizzazione che conterranno anche i progetti sul lavoro agile. Intanto, procede speditamente il confronto per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali che anche sullo smart working farà da apripista per gli altri contratti. Anche qui si chiariscono - secondo l’ultima bozza presentata ai sindacati - le differenze tra lavoro agile e quello da remoto che avrà vincoli più stringenti sul fronte dell’orario e della sede di lavoro, ma anche tutele maggiori per quanto riguarda riposi, straordinari e buoni pasto (non previsti questi ultimi due nelle giornate di lavoro agile). Il prossimo incontro tra Aran e sindacati è previsto per martedì 26. In pratica saranno le singole amministrazione a valutare quanti lavoratori potranno fare smart working a seconda delle tipologie di lavoro e di servizi, ma se il lavoro in ufficio deve essere prevalente in un mese su 22 giorni lavorativi non dovrebbe essere possibile per un dipendente fare più di 10 giorni in smart. Nelle linee guida si chiarisce anche che la durata della fascia di inoperabilità (quella nella quale si ha diritto alla disconnessione) deve essere almeno di 11 ore consecutive, così come previsto dal contratto «per il recupero delle energie psicofisiche». Per fare lavoro agile sarà necessario fare un accordo individuale con l’amministrazione di appartenenza per iscritto, nel quale deve essere fissata la durata dell’accordo (può essere a termine o a tempo indeterminato), la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, le modalità di recesso e i tempi di riposo. Inoltre, andranno definite le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione agile. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai contratto nazionale di lavoro. Il dipendente può comunque richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle leggi, quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali o quelli della legge 104/1992. Non è invece possibile nelle giornate di lavoro agile fare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio. Nelle linee guida c’è un capitolo dedicato alle condizioni tecnologiche necessarie per questa modalità di lavoro nel quale si sottolinea che il lavoratore non può usare la linea domestica per ragioni di servizio. «Si deve fornire il lavoratore - si legge - di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. In nessun caso può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio». Infine, le linee guida del ministero sottolineando le differenze con il lavoro da remoto che mantiene i vincoli di orario anche se prestato «in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato». Si realizza con dispositivi forniti dall’amministrazione e può essere svolto come telelavoro domiciliare, o come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite. Soddisfazione per l’incontro di oggi è stata espressa dai sindacati che chiedono di mantenere attivo il confronto per regolare al meglio ogni forma di attività lavorativa.