Ridurre del 25 per cento la durata dei processi penali. È l’obiettivo della riforma su cui è atteso oggi il voto definitivo del Senato. Un impegno preso con la Ue dall’Italia, maglia nera tra i Paesi del Consiglio d’Europa per irragionevole durata dei processi.
Ecco le principali novità della legge delega, che il governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore e che prevede anche notifiche e depositi per via telematica.
Il processo «muore» se la sentenza non arriva in tempo
È la norma sulla improcedibilità che ha fatto più discutere e che serve a bilanciare lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, introdotta con la legge Bonafede. Riguarda i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 ed entrerà in vigore con gradualità per dare il tempo di organizzarsi agli uffici giudiziari. Solo dal 2024 in appello, i processi potranno durare al massimo (con le proroghe) 3 anni e in Cassazione un anno e mezzo. Per i primi 3 anni, i termini saranno più lunghi: fino a 4 anni in appello e 2 in Cassazione. Esclusi dalla improcedibilità i reati puniti con l’ergastolo, mentre un regime speciale, con termini più ampi, vale per i reati di mafia e terrorismo.
Nuovi termini delle indagini, se superati cade il segreto
Cambiano i termini di durata massima delle indagini. In caso di stasi del fascicolo, interverrà il gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Superato il termine massimo, scatterà la discovery degli atti.
Rinvio a giudizio solo se è prevedibile la condanna
Solo in questa ipotesi il pm potrà fare richiesta e il giudice è tenuto ad archiviare se gli elementi acquisiti non consentono una «ragionevole previsione di condanna».
Priorità dei reati ai pm, ma i criteri dettati dalle Camere
I procuratori nei progetti organizzativi da sottoporre al Csm dovranno indicare i reati a cui dare priorità nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento.
L’appello resta, via solo per assolti da reati lievi
Il pm e l’imputato potranno impugnare condanne e assoluzioni. Regola che non varrà solo in casi limitati, come il proscioglimento da un reato punito con pena pecuniaria.
Condanne brevi, domiciliari al posto del carcere
Semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie, in sostituzione delle pene detentive brevi, quelle cioè entro i 4 anni. Le potrà infliggere direttamente il giudice del processo senza aspettare il magistrato di sorveglianza.
Niente processo se l’offesa è di particolare tenuità
Per evitare di celebrare giudizi per fatti bagatellari (come nel caso del furto di una melanzana, arrivato in Cassazione), si estende l’ambito di applicabilità della causa di non punibilità già prevista dal codice penale. Esclusi i reati di violenza contro le donne.
Messa alla prova e giustizia riparativa
Si estende l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione.
Violenza sulle donne, l’arresto per chi viola il divieto di avvicinamento
Le norme del codice rosso scatteranno anche per tentati omicidio e violenza sessuale. Arresto in flagranza, anche nei casi di maltrattamento e stalking e per chi viola il divieto di avvicinamento.
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