Martedì 24 Dicembre 2024

Coronavirus, scuole e teatri chiusi ma palestre e piscine aperte: tutti i divieti nel decreto

Il premier Giuseppe Conte

Scuole e università chiuse da oggi fino al 15 marzo. Ma non è l'unica decisione presa dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.  Nel decreto firmato dal premier Conte c'è la sospensione in tutto il paese, come per le zone rosse, di manifestazioni ed eventi "di qualsiasi natura" e "in qualsiasi luogo"; partite e competizioni sportive, compresa la serie A, a porte chiuse; sport di base che non si ferma ma solo a condizione che vengano rispettate le raccomandazioni dell'Istituto superiore di Sanità. Il Dpcm firmato dal premier in serata contiene tutta una serie di indicazioni. Raccomanda alle persone anziane di limitare le uscite da casa, ribadisce la necessità di evitare strette di mano, abbracci e baci, vieta la visita ai parenti dei ricoverati negli hospice e nelle residenze sanitarie assistite, così come l'attesa nei pronti soccorso per le persone che non devono essere visitate. Consentita, invece, l'attività dello sport di base in palestre, piscine e altri centri sportivi, "esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste". Vale a dire mantenendo la distanza di un metro e usando tutte le precauzioni igienico sanitarie. La decisione forte riguarda le scuole e le università chiuse seguendo la "linea della massima precauzione", nonostante il Comitato tecnico scientifico avesse evidenziato dubbi sulla sua efficacia: mancano le evidenze scientifiche, sarebbe stato rilevato all'unanimità, sull'efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi da coronavirus, soprattutto per la breve durata della misura. Il Governo, però - confortato soprattutto dal parere favorevole dell'Istituto superiore di Sanità, il cui presidente Silvio Brusaferro siede anche nel Comitato tecnico scientifico - ha deciso per la chiusura. Ecco i principali punti del Dpcm firmato ieri sera dal premier Conte. QUI IL DECRETO INTEGRALE EVENTI, SPETTACOLI, SPORT. Il decreto sospende i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;  sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, "ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone"; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste. SCUOLE E UNIVERSITA'. Fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia. le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. RECUPERO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle  attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. ASSENZE - NESSUNA CONSEGUENZA SUGLI ESAMI. Le assenze maturate dagli studenti a causa dell’emergenza coronavirus “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni. CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA. La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado - per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni - avviene dietro presentazione di certificato medico. VIAGGI D’ISTRUZIONE. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. DIDATTICA A DISTANZA. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità . Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, anche qui, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. SMART WORKING. La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato. OSPEDALI. Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; vietato anche l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani. ANZIANI. Nel decreto si raccomanda "a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". INDICAZIONI PER CHI VIENE DA ZONE A RISCHIO. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della c.d. “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. PRESIDI SANITARI NELLE CARCERI. Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, sino al termine dello stato di emergenza. LE MISURE IGIENICO SANITARIE. Ecco le misure di sicurezza in campi igienico-sanitarie indicate nel decreto: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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