Torna in aula alla Camera a oltre dieci anni di distanza dal caso Welby la legge sul testamento biologico e sul consenso informato. Due temi su cui la morte di dj Fabo lo scorso 27 febbraio ha riacceso il dibattito sociale e politico, ma che non devono essere confusi con eutanasia attiva e suicidio assistito che invece prevedono la somministrazione (da parte del paziente stesso e del medico) di farmaci letali, richiesta da persone in condizione di intendere e volere.
"La presente legge tutela la vita e la salute dell'individuo" è la premessa alla proposta di legge, introdotta dalla commissione come principio di base. Ecco cosa prevede il testo che viene discusso oggi.
Articolo 1 Consenso informato. Il paziente ha il diritto di essere informato sui trattamenti sanitari cui viene sottoposto. L'articolo 1 recita così: "ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile" riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie.
Poi il paziente "ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte (...) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario", comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi anche interrompendo le cure "è esente da responsabilità civile o penale". Nella relazione medico-paziente sono coinvolti, se il paziente lo desidera, "anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente o una persona di sua fiducia".
Articolo. 2 Minori o incapaci. Anche per loro valgono gli stessi principi, ma per i minori il consenso viene espresso dai genitori, mentre per gli incapaci si esprime il tutore, che decide "sentendo l'interdetto ove possibile". Nel caso in cui medico e tutori siano in disaccordo sulle cure, la parole passerebbe al giudice tutelare che prende la decisione finale.
Articolo 3. Disposizioni anticipate di trattamento. E' il cuore della legge. Le Dat permettono a chiunque, maggiorenne e capace di intende e volere, di poter esprimere le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari (comprese cure, nutrizione e idratazione artificiali).
Le disposizioni possono essere scritte o videoregistrate in maniera preventiva. Servono per dare "il proprio consenso o rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
E' possibile anche nominare un fiduciario che parli al posto del paziente e si relazioni con i medici. Se il fiduciario non ci fosse, le Dat "mantengono efficacia", anche se si prevede la possibilità della nomina di un fiduciario d'ufficio. Il medico "è tenuto al rispetto delle Dat", e può modificarne le indicazioni solo "in accordo con il fiduciario".
Articolo 4. Pianificazione delle cure. Le cure vengono condivise tra medico e paziente e a questa pianificazione il medico si dovrà attenere anche nel caso in cui il paziente dovesse perdere la possibilità di esprimersi.
Articoloi 5 e 6. Modalità di registrazione. Il testamento biologico "deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata". Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.
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