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Corte di Giustizia Ue: le ferie non godute vanno sempre pagate, anche in caso di dimissioni

BRUXELLES. «Un lavoratore che ponga fine egli stesso al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite»: lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue che si è pronunciata sul caso di un dipendente pubblico austriaco il quale si è visto rifiutare l'indennizzo per le ferie non godute.

Secondo la Corte, la direttiva 2003/88 «prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione».

Esso «è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria».

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