ROMA. Sì definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge sulla Giustizia civile. I voti a favore sono stati 317, 182 i contrari. Cambieranno molte cose, soprattutto nelle velocità delle cause.
Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale. L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro).
Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato, fissata in 30 giorni.
Caricamento commenti
Commenta la notizia