Non sussiste "alcun obbligo per il consumatore di comprare, e quindi pagare, i bio shopper messi a disposizione dalla distribuzione", potendo "utilizzare contenitori autonomamente reperiti dal consumatore che siano idonei all'uso". Così il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2018 da Articolo 32-97- Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino. In contestazione c'erano una serie di Circolari ministeriali con le quali è stato previsto l'obbligo dell'utilizzo di bio shopper come imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria, frutta verdura e panetteria. Secondo il Tar, "quanto ritenuto da parte ricorrente risulta infondato alla luce del parere del Consiglio di Stato del 29 marzo 2018 e della successiva circolare del Ministero della Salute del 27 aprile 2018, con i quali è stato chiarito che l'esercizio commerciale può vietare l'uso di contenitori per alimenti reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa vigente o inidonei al contatto con gli alimenti".