La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma che consentiva al capo del governo regionale di discostarsi dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa. La decisione della Consulta è stata presa su ricorso di una signora di 56 anni che nel 2000 aveva vinto il concorso pubblico per 70 posti a dirigente tecnico archeologo.
La signora era stata inquadrata come funzionario di categoria D, con applicazione del trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, in quanto, secondo l’amministrazione, i vincitori di quel concorso non avrebbero potuto essere inquadrati nella terza fascia dirigenziale prevista della legge regionale 10/2000, perché entrata in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale. Nel 2005 la signora ha impugnato con ricorso straordinario al presidente della Regione il procedimento di nomina. Il Cga nel 2007 con un suo parere ha accolto le tesi della ricorrente.
Nel 2011 il presidente della Regione nonostante il parere del Cga aveva respinto il ricorso. A questo punto l’aspirante dirigente, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, si è rivolta ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento del provvedimento del presidente. Il Cga ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale che adesso è arrivata.
Per effetto della sentenza, dopo 23 anni dal concorso la donna avrà finalmente riconosciuto il suo ruolo da dirigente. Con la dichiarazione di incostituzionalità, la norma che sin qui ha consentito al presidente della Regione di discostarsi dal parere del Cga non deve trovare più alcuna applicazione.
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