Giovedì 26 Dicembre 2024

Fisco, i sindaci possono dire no allo stralcio delle cartelle: ecco come si fa

Una veduta esterna della sede centrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio «parziale» dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Lo comunica la stessa Agenzia spiegando che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione «Enti Creditori» sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare. La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio si dovrà inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso. La Legge di Bilancio 2023 - ricorda l’Agenzia - prevede - per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo parziale considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute. La Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento «parziale» (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.

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