Nuove regole per il calcolo della pensione dei poliziotti, ma saltano gli arretrati: ecco perché
Nuove regole per il calcolo della pensione per il personale di Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria sia se ancora in servizio che se già in pensione. La norma contenuta nella Legge di Bilancio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e non ha alcun effetto retroattivo.
Pensione forze di polizia, gli aumenti
Con il nuovo calcolo aumenterà l’importo della pensione ma per coloro che sono in pensione da alcuni anni non ci sarà il riconoscimento degli arretrati. A darne notizia è l’Inps, il quale ha recepito le novità contenute nell’ultima Legge di bilancio e ha dato atto alle decisioni della Corte dei conti riguardo a come interpretare l’articolo 54 del Dpr 1092/1973 in materia di calcolo della pensione. L'Inps conferma il nuovo coefficiente di rendita che si applicherà per il calcolo della quota di pensione: si passa dal 2,33% al 2,44%.
Pensione forze di polizia, come si calcola
Il governo ha esteso anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31 dicembre 1995, purché l’anzianità sia inferiore ai 18 anni. Considerando 15 anni di anzianità, al personale che andrà in pensione non verrà più riconosciuto il 34,95%, bensì il 36,60%. Considerando una retribuzione media di 2.500 euro lordi, la pensione, per la sola quota maturata nel retributivo, sarà di 915 euro invece che 873,75 euro. Importo più ricco se la retribuzione media è più alta. Inoltre, il beneficio sarà cospicuo quanto più sarà l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996 (ma non può comunque essere superiore a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni).
Pensione per chi è già in quiescenza
Vantaggi anche per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria già in pensione perchè otterranno la ricostituzione della pensione ma non riceveranno gli arretrati visto che la norma contenuta nella Legge di Bilancio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e non ha alcun effetto retroattivo.