La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome. E con una circolare l’Istituto ha reso ufficiali requisiti e modalità per beneficiare dell'esonero.
Richieste di compensazione e rimborso, scadenza
Nello scorso mese di novembre sono stati resi noti gli esiti delle verifiche preliminari nel cassetto previdenziale della gestione di appartenenza ma, in considerazione del fatto che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, l’Istituto, qualche giorno fa ha comunicato che le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021.
Esonero contributi, chi non può accedere
La norma approvata dal Senato limita l'esonero contributivo "in via eccezionale, per i periodi di paga dal prime gennaio 2022 al 31 dicembre 2022". La riduzione dei contributi prevista dalla legge di bilancio non si applica "ai rapporti di lavoro domestico". In pratica non potrà essere applicato alle buste paga di colf e badanti. La legge 1958/339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" descrive il rapporto di lavoro domestico come: "addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche".
Esonero contributi, il testo del maxi emendamento
"In via eccezionale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". In pratica, la riduzione dei contributi riguarderà retribuzioni fino a 35mila euro annui. Per chi oggi paga un contributo del 9,19%, nel 2022 pagherà un contributo dell’8,39%. Il contributo a carico dei lavoratori costituisce per gli stessi anche un onere deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef consentendo quindi di pagare meno Irpef. Ed è ovvio che diminuendo la trattenuta del contributo previdenziale, c'è un aumento del reddito imponibile del lavoratore su cui pagare l’Irpef.
Istanze di rimborso
Il rimborso della contribuzione versata, come specifica l'Inps nel messaggio del 23 dicembre scorso, può essere effettuato solo dopo tutte le verifiche sui requisiti che sono: regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc); calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; avere percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro; non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Istanze di compensazione
Per quanto riguarda chi è iscritto alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali (obbligati al versamento sul minimale di reddito), e per chi è iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Se ci dovessero essere ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare in futuro.