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Smart working, ok anche nel settore privato: dal luogo di lavoro allo straordinario, cosa cambia

Siglato un accordo tra governo e parti sociali sullo smart working nel settore privato. Il protocollo nazionale, proposto dal ministro Andrea Orlando, contiene le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel privato. Il documento è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo.

Diritto di disconnessione: 11 ore di riposo tra un turno e l’altro

Il protocollo conferma il diritto alla disconnessione già previsto dalla legge: cioè almeno 11 ore di riposo tra un turno e l’altro. Inoltre, il lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali

Rifiuto dello smart working

Il Protocollo chiarisce che l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile "non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare".

Luogo di lavoro: sceglie il dipendente

Il protocollo sottolinea che lo smart worker non deve avere un orario di lavoro fisso ma può organizzare la sua giornata liberamente in funzione degli obiettivi da raggiungere e l’orario di riferimento resta quello stabilito dai contratti. Resta però una contraddizione: da una parte la libertà di organizzarsi, dall’altra il vincolo sull’orario. Non a caso la bozza di protocollo parla anche di "rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile". Per quanto riguarda il luogo di lavoro, il lavoratore può sceglierlo liberamente purché garantisca "la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza". Inoltre la bozza di protocollo dice che l’accordo individuale può indicare "i luoghi eventualmente esclusi" per la prestazione lavorativa.

Lavorare con il proprio computer

La legge lascia la possibilità nell’accordo individuale di stabilire che il lavoro da casa venga svolto con pc e attrezzatura del lavoratore. La bozza prevede che sia il datore di lavoro a fornire gli strumenti di lavoro, ma poi si allinea alla legge precisando che non si esclude che il lavoratore possa usare anche mezzi propri. Nel protocollo sta poi scritto che in caso di guasto, furto o smarrimento del materiale fornito dal datore di lavoro "eventuali danni riconducibili a un comportamento negligente da parte del lavoratore, sono addebitati a quest’ultimo". Per quanto riguarda i costi dovuti legati all’attrezzatura di uno spazio domestico, a partire dalla seduta ergonomica per evitare il mal di schiena, il protocollo non specifica se devono essere automaticamente considerati a carico del lavoratore. Attualmente ci sono aziende che concedono rimborsi spese, altre no.

Straordinari

"Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario". La Fiom ha chiesto che venga previsto il pagamento dello straordinario quando richiesto e autorizzato da un responsabile aziendale.

Buoni pasto

La bozza di protocollo non si pronuncia su alcuni punti come i buoni pasto. Attualmente ci sono aziende che li concedono e altre no.

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