Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo sulle plastiche monouso in recepimento della direttiva 2019/904 (cosiddetta «Sup», single use plastics) per ridurne l’impatto sull’ambiente (soprattutto acquatico). Il provvedimento si applica ai prodotti di plastica monouso, in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica, spiega oggi Il Sole 24 Ore. Le sue previsioni prevalgono sulle norme del Codice ambientale, ove incompatibili. Il decreto fornisce la definizione di plastica intesa come «materiale costituito da un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti». Sono esclusi i prodotti di plastica monouso realizzati in polimeri naturali non modificati chimicamente o immessi sul mercato per essere riutilizzati. Per ridurre il consumo dei prodotti di cui all’allegato A (ad esempio, bicchieri), sono previsti accordi di programma (articolo 4). Il divieto di immissione sul mercato (articolo 5) riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (ad esempio, bastoncini cotonati e piatti). È consentito l’esaurimento scorte. La violazione del divieto è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25mila euro. Il divieto non è previsto per il monouso biodegradabile e compostabile con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% (60% dal 2024) nei casi di cui all’articolo 5, comma 3.Entro il 31 dicembre 2024 (o il 5 gennaio 2023 per i regimi Epr, di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti da prodotti in plastica monouso di cui alla parte E, sezione I, dell’Allegato (ad esempio, contenitori per alimenti), sono gestiti nell’ambito dei sistemi imballaggi di cui al Dlgs 152/2006 o dai futuri sistemi Epr. I produttori assicurano la copertura dei costi per: misure di sensibilizzazione; raccolta rifiuti; rimozione rifiuti dispersi; trasporto e trattamento. I rifiuti da prodotti monouso di cui alla parte E, sezione II dell’Allegato (ad esempio, salviette umidificate) sono gestiti tramite i sistemi già istituiti dal Codice ambientale o i futuri sistemi Epr. Invece, entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell’Allegato (ad esempio, prodotti del tabacco con filtri), sono gestiti tramite sistemi Epr attraverso i quali i produttori assicurano la copertura dei costi per le misure di sensibilizzazione, di rimozione, raccolta e trattamento. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti anche tramite i sistemi consortili previsti dal Codice ambientale o dai futuri sistemi Epr. A tutti questi sistemi sono obbligati ad aderire i produttori. La violazione dell’obbligo è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5mila euro. È assicurata la partecipazione degli utilizzatori interessati, in relazione al settore di riferimento, anche mediante le associazioni di categoria.