Domenica 17 Novembre 2024

Decreto Sostegni, aiuti ai lavoratori di spettacolo, sport e turismo: ecco come ottenerli

Il Decreto Sostegni in aiuto dei settori più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus. Previste nuove indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello sport e dello spettacolo. In particolare, i lavoratori autonomi dello spettacolo in possesso di partita Iva potranno contare su un doppio incentivo: il sostegno a loro riservato e quello generalista per i possessori di partite iva in caso abbiano realizzato un calo di fatturato. Chi ha percepito i contributi nei mesi scorsi, dovrebbe già aver ricevuto nei giorni scorsi le somme previste dal decreto Sostegni. Tutti gli altri invece devono attendere che l’Inps apra la procedura on line per presentare istanza.

Lavoratori del turismo

Per i lavoratori dipendenti stagionali, compresi quelli di tali settori che tra l'1 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con almeno 30 giornate lavorate in tale periodo, è riconosciuta una indennità pari a 2.400 euro onnicomprensiva. Per beneficiarne non si deve essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro o di Naspi. Stesse indennità è prevista per i lavoratori dipendenti a tempo determinato (anche non stagionali) dei settori evidenziati a patto che per il periodo sopra considerato: siano titolari di uno o più contratti di durata complessiva di almeno 30 giornate; siano titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti, sempre nel settore turismo o stabilimenti balneari, di almeno 30 giornate di durata complessiva; non siano titolari di pensione o di rapporto dipendente alla data del 23 marzo 2021.

Altri stagionali

Ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti balneari, sempre per il periodo 1 gennaio 2019-23 marzo 2021, che hanno involontariamente perso il lavoro ma che hanno effettuato però almeno 30 giornate di prestazione lavorativa, spettano 2.400 euro onnicomprensive di indennità. Identica indennità spetta anche ai lavoratori intermittenti, sempre con gli stessi parametri temporali e di giornate lavorate; ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, nel periodo sopra considerato, con almeno un contributo mensile accreditato in Gestione Separata e senza contratto in essere dal 24 marzo 2021; agli incaricati alle vendita a domicilio con partita Iva e reddito 2019 inferiore a 5 mila euro.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati ed un reddito 2019 non superiore a 75 mila euro, dall'1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, viene riconosciuta l’indennità di 2.400 euro onnicomprensiva. Identica indennità anche ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri, versati sempre nello stesso periodo, ma con reddito 2019 fino a 35 mila euro. Agli artisti e lavoratori dello spettacolo con partita Iva che per le loro attività versano i contributi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, spetta comunque l’indennità sopra evidenziata, a seconda dei contributi giornalieri in possesso e del reddito, cumulabile con il Contributo a Fondo Perduto previsto per le partite Iva.

Lavoratori dello sport

Per i collaboratori presso il Coni, CIP, le Federazioni Sportive nazionali, le discipline sportive associati, gli Enti di promozione sportiva e presso le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19, spetta un contributo che viene così determinato: 3.600 euro per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi fino a 10 mila euro annui; 2.400 euro per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi tra i 4.000 ed i 10 mila euro annui; 1.600 euro per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi in misura inferiore a 4 mila euro. Tali contributi si sommano a quanto già concesso da precedenti disposizioni e con dati già dichiarati alla Società Sport e Salute Spa.

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