Scadenze di versamenti in vista nei prossimi giorni. A quelle ordinarie relative ai pagamenti per il mese di dicembre 2020, lunedì 18 gennaio 2021 si aggiungono le scadenze dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito del coronavirus.
Versamenti sospesi per emergenza Covid-19
Entro lunedì 18 gennaio, i lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, gli imprenditori, gli artigiani e commercianti, gli agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali, devono provvedere ai versamenti relativi alla prima rata pari al 50% dei tributi sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Dl n. 34/2020. Fanno eccezione solo i contributi sospesi Inps, che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, scadenza che slitta a lunedì 1° febbraio 2021, come comunicato dallo stesso Istituto previdenziale.
Chi deve pagare oltre i liberi professionisti
Sono chiamati a pagare, tra gli altri, le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti. Tutti i pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. La norma, infatti, ammetteva o il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure il ricorso alla rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.
Versamenti Iva e Irpef
Entro il 18 gennaio è previsto anche il versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2020 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2020; il versamento da parte dei sostituti d'imposta dei contributi relativi al mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2020 da parte dei contribuenti Iva mensili; per i contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre scorso. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.
Locazioni brevi
Entro il 18 gennaio, chi ha realizzato delle locazioni brevi è tenuto al versamento delle ritenute sui canoni o sui corrispettivi pagati o incassati. Si tratta di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Si deve versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di dicembre 2020. Mentre, i sostituti d’imposta devono provvedere a versare le ritenute e l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività: è dovuta l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di dicembre 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Bollo fatture elettroniche quarto trimestre 2020
Il 20 gennaio scade il termine per il versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre del 2020.