Mercoledì 25 Dicembre 2024

Indennità onnicomprensiva Covid di 1.000 euro, scadenza il 31 dicembre: come fare domanda

La domanda telematica per accedere all’indennità Covid Omnicomprensiva è disponibile sul sito dell’Inps e, al fine di consentire all’utenza di aderire in tempi utili al beneficio, il termine di presentazione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato spostato dal 15 al 31 dicembre. Prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro nei confronti di alcune tipologie di lavoratori. La misura di indennizzo riguarda le categorie di lavoratori stabilite dall’art. 9 del decreto legge n. 157/2020, in particolare: i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. A breve verrà inoltre pubblicata la circolare di riferimento. Rimane immutata al 18 dicembre la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020. Per fare domanda occorre accedere al servizio dedicato sul sito dell'Inps (www.inps.it) e seguire la procedura inserendo la richiesta, la categoria di appartenenza e l'Iban dove fare il bonifico (per accedere al sito occorre avere Spid o il Pin dispositivo dell'Inps). Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. Lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I lavoratori dipendenti e autonomi, alla data di presentazione della domanda, non devono essere né titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) né titolari di pensione. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

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