Anche nel Decreto agosto sarà prevista la possibilità per le aziende di richiedere l’anticipo del 40% della cassa integrazione Covid-19.
Lo ha precisato il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 dispone infatti che "i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito - si legge in una nota -, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. E’ di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il Decreto Rilancio), riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere ad INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020".
Caricamento commenti
Commenta la notizia