Mercoledì 25 Dicembre 2024

La quattordicesima nella pensione di luglio in pagamento: a chi spetta e a quanto ammonta

I pensionati con oltre 64 anni e redditi inferiori a due volte il trattamento minimo riceveranno a luglio la mensilità aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, che sarà tra i 336 e i 655 euro a seconda del reddito e degli anni di versamenti contributivi. Nel 2020 il trattamento minimo è pari a 515,07 per 13 mensilità quindi il limite di reddito considerato per avere diritto alla prestazione è di 13.391,82 euro. Lo si legge in un messaggio Inps. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva (per la prima fascia 13.727.82). Per il 2020 devono essere valutati nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nel 2020 . Se la concessione è successiva alla prima si considerano i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi da quelli da pensione conseguiti nel 2019. Un pensionato ex dipendente con meno di 15 anni di contributi (tre anni in più per gli autonomi) con redditi inferiori a due volte il trattamento minimo (10.043,87 euro) avrà diritto a 437 euro mentre la prestazione sarà di 336 euro se i suoi redditi sono tra 1,5 volte e due volte il minimo. Un pensionato ex dipendente con contributi versati tra i 15 e i 25 anni (tra 18 e 28 anni di contributi versati per gli autonomi) avrà diritto a una quattordicesima di 546 euro se ha redditi inferiori a 1,5 volte il minimo e e di 420 se ha redditi tra 1,5 e due volte il minimo. Un pensionato ex dipendente con oltre 25 anni di contributi versati e redditi inferiori a 1,5 volte il minimo avrà diritto a 655 euro mentre la prestazione sarà di 504 euro se i redditi superano 1,5 volte il minimo e sono inferiori al le due volte il minimo. L’Inps ricorda che «il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato». In pratica chi supera le due volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia delle due volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto alla differenza tra la soglia e il reddito percepito. Per quest’anno il limite complessivo di reddito per chi ha meno di 15 anni di contributi è di 13.727,82 euro, per chi ha tra i 15 e i 25 anni di contributi è di 13.811,82 euro e per chi ha versato oltre 25 anni di contributi è di 13.895,82 euro. Il reddito considerato è quello individuale e non quello familiare. ANSA

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