Soldi subito o la prospettiva di riprogrammare un volo quando si potrà tornare a viaggiare regolarmente? Su questo dilemma nelle ultime settimane si è aperto, complice un groviglio normativo tutt'altro che chiaro, un vero e proprio contenzioso di massa che vede contrapposti da un lato compagnie aeree e, dall'altro, clienti e vacanzieri che, in attesa di capire se e quando si potrà partire senza problemi, preferirebbero la restituzione della spesa effettuata per l'acquisto dei biglietti. Per fare chiarezza sono scesi in campo anche l’Associazione Cid (Centre for International Development), da anni impegnata nel settore della tutela dei consumatori, e l'avv. Alessandro Palmigiano che ha notificato una citazione innanzi al giudice di Pace di Palermo contro una compagnia aerea per fare valere la regola del rimborso. “È bene precisare – spiega infatti l’avvocato Alessandro Palmigiano – che il voucher può sostituire il rimborso ma resta comunque un diritto del consumatore chiedere il corrispettivo in denaro. E' chiaro che le compagnie aeree si trovano in difficoltà e che vanno aiutate, ma non è giusto che non possa riavere i suoi soldi chi, ad esempio, non ha più la possibilità di volare con certe compagnie che magari non operano più dalla sua città o, più semplicemente, non deve più viaggiare". La questione è molto tecnica e ad alimentare la confusione sono le differenti interpretazioni del decreto Cura Italia. Secondo l’art. 88-bis, infatti, agli operatori del settore turistico è consentito di emettere un voucher per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19 e tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. “Tuttavia – aggiunge l’avvocato Palmigiano – dopo innumerevoli segnalazioni ricevute negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo che l’articolo contenuto nel decreto Cura Italia è in contrasto con la vigente normativa europea che, nel caso di cancellazione di un volo per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”. L’Agcm ha già precisato che, davanti al perdurare di questo conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie. Chiaramente la crisi economica e la mancanza di liquidità stanno mettendo in serio pericolo la sopravvivenza stessa delle compagnie aeree e in generale dei tour operator. Ed è per questo che la Commissione europea, nella raccomandazione del 13 maggio 2020, ha evidenziato che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher: un’ampia accettazione dei buoni, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che, qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso. “Ma affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro – conclude l’avvocato Palmigiano – dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento dell'impresa e il diritto al rimborso in denaro se, alla scadenza del voucher, il consumatore non avrà potuto usufruirne”.