Sono sospesi fino al primo giugno gli obblighi relativi alla fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza, compresi quelli legati alla comunicazione delle variazioni relative al nucleo familiare, all’attività lavorativa e al patrimonio. Lo chiarisce un messaggio dell’Inps che fa riferimento alle misure introdotte con il decreto Cura Italia.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al primo giugno 2020 - si legge nel decreto - il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto».
Vengono sospesi - spiega l’Inps - anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione, che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà». Le variazioni del nucleo intervenute dal 23 febbraio al primo giugno che dovevano essere comunicate entro due mesi secondo la normativa sul reddito di cittadinanza potranno essere comunicate entro due mesi dal primo giugno. Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, «il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe».
Sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione sugli eventuali membri del nucleo che dovessero essere detenuti o ricoverati in istituti di cura o viceversa che rientrassero in questo periodo nel nucleo.
E’ sospeso l’obbligo di comunicazione a partire dal 23 febbraio anche nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare iniziata in corso di erogazione del reddito. «L'obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 - si legge nel messaggio - sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe».
Per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare - si legge - decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma». Anche le comunicazioni sulle variazioni patrimoniali che andavano fatte entro 15 giorni hanno il termine sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe. Laddove, invece, le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe. ANSA
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