L'emergenza coronavirus costringe a rivedere spostamenti, viaggi e partecipazioni ad eventi. Nel caso quindi si rinunciasse a pacchetti turistici, concerti, spettacoli e avvenimenti sportivi è o no possibile ottenere il rimborso? E come? Come precisato da Confconsumatori la risposta è sì e regolamentata da due normative. Nel caso infatti si debba procedere all'annullamento di viaggi organizzati e che comprendono un “pacchetto di servizi”, rivolgendosi al tour operator e/o all'agenzia di viaggi, si deve fare riferimento al “Codice del Turismo”. In particolare ha validità l'articolo 41 del "Codice del Turismo", avente in oggetto il “Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto”. Al punto 4 si legge infatti: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare". Inoltre può essere invocata l'impossibilità sopravvenuta ex articolo 1463 per come stabilito dalla giurisprudenza in passato in casi similari. Per quanto riguarda invece la rinuncia ai voli aerei bisognerà fare riferimento al "Codice della Navigazione" e in particolare all'articolo 945 secondo il quale "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo […] l'unico onere del passeggero è quello di comunicare il prima possibile la rinuncia”. Ma anche all'art. 1463 del “Codice Civile” che tratta di “impossibilità sopravvenuta". In alternativa, in virtù delle recenti disposizioni governative, il tour operator può offrire altro pacchetto di qualità identica o superiore o un voucher della durata di un anno per il pacchetto così come la compagnia aerea può offrire un voucher per il volo. Per ciò che concerne la rinuncia ad eventi, sia se si è acquistato un ticket online sia se lo si è acquistato in un punto vendita, bisogna comunicare il recesso per cause non imputabili e per “impossibilità sopravvenuta” ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile”; la comunicazione va fatta al sito internet dove si era acquistato il biglietto o nel punto di rivendita. Infine nel caso di rinuncia a un soggiorno ci si deve rivolgere direttamente alla struttura ricettiva (hotel, b&b, casa vacanze etc.) e se si è acquistato il soggiorno attraverso un motore di ricerca (es. booking) la comunicazione di non poter più partire e la richiesta di rimborso vanno fatte a entrambi i soggetti, tanto alla struttura ricettiva quanto al motore di ricerca attraverso cui si è fatta la prenotazione. C'è da aggiungere che in virtù delle recenti disposizioni governative il tour operator può rimborsare la somma o offrire altro pacchetto di qualità identica o superiore o un voucher della durata di un anno per il pacchetto cosi come la compagnia aerea può offrire un voucher per il volo. Tutte le comunicazioni di rinuncia, viene precisato da Confconsumatori, deve essere inviata a mezzo fax, pec raccomandata o mail con ricevuta di ricezione. In caso di necessità è possibile anche rivolgersi agli sportelli accreditati.