Lo sconto fiscale è notevole e ammonta al 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa, di cui possono beneficiare tutti. Ha preso il via il "bonus facciate" la nuova detrazione introdotta dal Governo per favorire interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Una misura che, ha sottolineato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, consentirà di avere "città più belle, efficienza energetica, più lavoro nell'edilizia", favorendo così anche "il rilancio dell'economia".
Non tutti i lavori, però sono ammessi per la detrazione, ecco dunque in cosa consiste la misura, chi ne ha diritto, quali interventi sono consentiti e come va richiesta l'agevolazione, in base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
SPESA NEL 2020. Per beneficiare del bonus al 90%, le spese devono essere sostenute nel 2020 anche se i lavori sono stati fatti prima o, per soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Occhio: per interventi su parti comuni, fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
A CHI SPETTA. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile su cui viene fatto l'intervento (proprietario, nudo proprietario, chi detiene un contratto di locazione). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile o parente entro il terzo grado) e i conviventi di fatto.
ANCHE BALCONI E PONTEGGI, ESCLUSI GLI INFISSI. Sono ammessi a beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna: pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi su balconi, ornamenti o fregi; interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva. Il bonus non spetta invece per gli interventi sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo pubblico. Escluse anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. Vanno in detrazione infine anche le spese per l'acquisto dei materiali, progettazione e altre prestazioni professionali, oltre agli eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi, come ponteggi e smaltimento dei materiali.
PAGAMENTO CON BONIFICO, COMUNICAZIONE ALL'ENEA. Per avere la detrazione, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale con causale, codice fiscale beneficiario e partita Iva o codice fiscale della ditta che ha effettuato i lavori. Va conservata tutta la documentazione dalle fatture alla ricevuta del bonifico, dalle abilitazioni amministrative richieste al consenso ai lavori. Solo per gli interventi di efficienza energetica deve anche essere inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
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