Giovedì 19 Dicembre 2024

Si sblocca il reddito di cittadinanza per gli extracomunitari: ecco tutti i passaggi

Inps

Si sblocca la procedura per l'erogazione del reddito di cittadinanza alle famiglie di extracomunitari che ne hanno diritto. Lo chiarisce l’Inps, spiegando che il decreto del ministero del Lavoro di concerto con gli Esteri ha definito l’ambito di applicazione della norma sui documenti da produrre per ottenere la carta Rdc. Solo i cittadini provenienti da 19 Paesi dovranno produrre la documentazione aggiuntiva mentre per gli altri, se ci sono i requisiti, si sblocca la domanda e arriva la carta. Con cadenza quindicinale arriveranno anche gli arretrati. Nella legge che istituisce il Rdc si chiedeva una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana per comprovare i requisiti reddituali e patrimoniali. Il decreto interministeriale successivo stabilisce che gli stati, i cittadini dei quali sono tenuti a produrre l’apposita certificazione (solo sul patrimonio immobiliare posseduto all’estero), sono 19: il Bhutan, la Repubblica di Corea, le Figi, il Giappone, Hong Kong, l’Islanda, il Kosovo, il Kirghizistan, il Kuwait, la Malaysia, la Nuova Zelanda, il Qatar, il Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Singapore, la Svizzera, Taiwan e Tonga. Per gli altri (la grande maggioranza) la domanda viene quindi sbloccata. Per «le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti  previsti per l’accesso al beneficio» - si legge - saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio - con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate». Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

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