Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riparte con alcune sostanziali modifiche introdotte dall'articolo 3-bis inserito nel decreto legge 59/19 durante la conversione in legge.
Le buone novità consistono nell'individuazione della copertura finanziaria dell'agevolazione per gli anni successivi al 2018 e nella riapertura per il 2019 delle comunicazioni per l'accesso al credito, che andranno presentate dall' 1 al 31 ottobre 2019, scrive il Sole 24 Ore. La nota negativa è invece costituita dalla riduzione dal 90% al 75% della misura dell'agevolazione per le microimprese, le Pmi e le start up innovative, tenuto però conto che la misura del 90% era ancora teorica, essendo subordinata all' autorizzazione dell' Unione europea.
Vediamo in sintesi di riepilogare l'agevolazione prevista dall'articolo 57-bis del decreto legge 50/17 e successive modificazioni. Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta qualora gli investimenti di periodo in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali superino almeno dell'1% l' ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente. Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, e come anticipato tale misura riguarda dal 2019 anche le microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
A tal fine, è opportuno ricordare che l' articolo 1, comma 762, legge 145/18, ha disposto che il credito è concesso quale aiuto "de minimis", ai sensi e nei limiti del regolamento Ue 1407/13, regolamento Ue 1408/13 (settore agricolo) e regolamento Ue 717/14 (settore pesca). Per il finanziamento dell' agevolazione provvede ora il nuovo quarto periodo del comma 3 dell'articolo-57-bis, secondo il quale alla copertura degli oneri per gli anni successivi al 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 198/16, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il Dpcm che ripartisce le risorse del Fondo fra la presidenza del Consiglio e il Mise, per gli interventi di rispettiva competenza.
Il Dpcm deve essere emanato entro il termine del 31 marzo di ogni anno, previsto dall'articolo 5, comma 1 dell'attuativo Dpcm 90/18 per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito. Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l' istanza, nel caso in cui l' ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l' ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, come già avvenuto per gli anni 2017 e 2018.
"Soddisfazione per l'approvazione della norma che assicura, per il 2019 e gli anni seguenti, la copertura degli oneri necessari per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica" è stata espressa da Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, «Diventa così strutturale il finanziamento di una misura che incoraggia imprese e lavoratori autonomi ad utilizzare i giornali per pubblicizzare prodotti e servizi», ha detto.
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