ROMA. Non è più possibile per i collaboratori ricevere l'indennità di disoccupazione Dis-Coll istituita nel 2015. Lo fa sapere l'Inps spiegando che la norma «non è stata oggetto di proroga» in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017.
Nessuna indennità quindi - avverte l'Inps - sarà erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall'inizio del 2017.
La prestazione Dis-coll era stata istituita dal Governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016. Non c'è stata invece proroga per il 2017.
La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell'indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.
La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro. In ogni caso l'importo dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente.
Caricamento commenti
Commenta la notizia