PALERMO. L'emendamento alla Finanziaria, approvato in commissione Affari istituzionali dell'Ars, che abolisce la terza fascia per la dirigenza della Regione, è stato proposto dal capogruppo del Pid-Cantiere popolare, Toto Cordaro. La norma, si legge, ha l'obiettivo di "uniformare la legislazione regionale in materia di pubblico impiego a quella statale, nonché consentire la mobilità dei dirigenti regionali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge".
A questo scopo "il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" inquadrato in base alla legge 10 del 2000 nella terza fascia, "transita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale" nella fascia due, dunque abolendo la terza fascia.
L'emendamento abroga il comma 3 dell'art.6 della legge 10 che disciplina l'accesso alla seconda fascia rinviando a quanto sancito nell'art.28 del decreto legislativo 29 del 1993 sulla "razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego": l'art.28 prevede che "l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; l'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni".
'emendamento abroga anche buona parte del comma 5 dell'art.6 della legge 10 in base al quale "agli eventuali posti residui accedono i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia".
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