ROMA. Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla 'legge Fornero', bensì dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, "all'esito di una approfondita e condivisa riflessione", con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi.
La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo. Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell'idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.
La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della P.A. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea.
LA SENTENZA. Serve un "intervento normativo di armonizzazione" per applicare la riforma Fornero anche ai lavoratori del pubblico impiego. Lo sottolinea la Cassazione nel verdetto 11868 depositato oggi, sottolineando che la riforma Fornero si applica unicamente al settore privato. Finchè non interverranno le norme ad hoc, sottolinea la Cassazione, "non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma".
Dunque, per gli statali, in caso di licenziamento illegittimo, scatta la reintegra nel posto di lavoro e non la tutela risarcitoria o indennitaria. Per i supremi giudici questa conclusione è avvalorata dal fatto che la legge Fornero "per come formulata nell'art. 1, comma 1, tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell'impresa privata, alla quale solo può riferirsi la lettera C), che pone una inscindibile correlazione fra flessibilità in uscita ed in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l'uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
La legge Fornero, inoltre, secondo la Cassazione, "introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato, per il quale il legislatore, in particolar modo con il D.lgs 27.10.2009 n.150, ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento".
Ad avviso dell'Alta Corte, poi, un'eventuale modulazione delle tutele nel pubblico impiego, "richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l'impiego privato" poichè, come stabilito dalla Consulta, nel settore pubblico ci sono "garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi". Gli 'ermellini' ricordano che l'art.97 della Costituzione "impone di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica".
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