BRUXELLES. La Commissione Ue ha comunicato al Consiglio che si oppone alla richiesta italiana di deroga per estendere la 'reverse charge' dell'Iva alla grande distribuzione perché non è in linea con l'articolo 395 della direttiva sull'Iva. Lo comunica la Commissione Ue spiegando che lo 'split payment' è ancora sotto esame. La misura vale circa 700 milioni nel bilancio. Per la Commissione, "non c'è prova sufficiente che la misura richiesta contribuirebbe a combattere le frodi. Ed è inoltre dell'opinione che tale misura implicherebbe elevati rischi di spostamento delle frodi al settore del commercio al dettaglio e ad altri Stati", ha detto Vanessa Mock, portavoce del commissario alla fiscalità Pierre Moscovici. Bruxelles, si legge nella comunicazione inviata al Consiglio, "ha sempre avuto un approccio cauto, per assicurare che le deroghe non vadano a minare l'operatività del sistema Iva generale, che siano limitate, necessarie e proporzionate. Ogni deroga al sistema del pagamento frazionato non può quindi essere che una misura d'emergenza e 'ultima ratio' in casi provati di frodi, e deve offrire le garanzie sulla necessità ed eccezionalità della deroga, la durata della misura e la natura dei prodotti. La procedura di 'reverse charge' non deve essere usata sistematicamente per mascherare la sorveglianza inadeguata delle autorità fiscali di uno Stato". La Commissione "ha motivo per dubitare che un'applicazione indistinta e globale della 'reverse charge' a un alto numero di prodotti, in questo caso destinati essenzialmente al consumo finale, potrebbe essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva sull'Iva". Inoltre, la Commissione "ha seri dubbi che la misura avrebbe l'impatto positivo che si aspettano le autorità italiane", perché è adatta alla prevenzione delle 'frodi carosello' ma non di tutte le altre che portano all'evasione dell'Iva. Infine, "le autorità italiane non hanno dimostrato" che per il tipo di merci in questione è impossibile fare un controllo attraverso i mezzi convenzionali, circostanza che avrebbe giustificato la necessità di attuazione del reverse charge.