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Non devono pagare Tari le imprese che producono «rifiuti speciali»

L’esenzione riguarda i magazzini delle aziende e aree scoperte asservite al ciclo produttivo

PALERMO. La tassa sui rifiuti Tari non si paga su magazzini delle imprese e aree scoperte asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Lo ha ricordato il dipartimento delle Finanze nella risoluzione 2/DF/2014 diffusa nei giorni scorsi. In una nota viene sottolineato che i Comuni hanno un'autonomia regolamentare sull'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e sulla conseguente applicazione della Tari, ma questa autonomia può solo aggiungere spazi di esenzione rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. I comuni non possono avventurarsi in interpretazioni restrittive della normativa statale.

I Comuni, in verità, hanno la possibilità di assimilare alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione della Tari. Ma questa assimilazione si deve fermare all'esterno delle aree produttive di rifiuti speciali in via continuativa o prevalente. Nel caso che ha dato origine alla risoluzione, l'impresa si era vista chiedere la Tari sull'intera area dell'impianto, escludendo solo quella occupata dai macchinari.

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