ROMA. Il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento valutato come illegittimo dal giudice, tema di nuovo al centro del confronto sul Jobs act, la delega sul lavoro che introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, esiste nell'Unione europea oltre che in Italia solo in Austria e in Portogallo. Ecco in estrema sintesi - secondo quanto spiega il giuslavorista Giampiero Falasca, autore del libro 'Divieto di assumere' - cosa succede nei principali paesi Ue in caso di licenziamento valutato come illegittimo dal giudice: ITALIA: la legge 604/1966 prevede che il licenziamento individuale possa avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) prevede che il giudice che valuti il licenziamento illegittimo «ordini» al datore di lavoro (nelle aziende con oltre 15 dipendenti) il reintegro del dipendente nel posto di lavoro. Il dipendente può scegliere in alternativa il risarcimento pari a 15 mensilità. Nelle aziende più piccole il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto solo a un risarcimento (da 2,5 a 14 mensilità). La riforma del lavoro del Governo Monti (2012) ha previsto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo giudicato illegittimo, e per gran parte dei licenziamenti disciplinari , la sostituzione del reintegro con un indennizzo tra 12 e 24 mensilità in relazione all'anzianità aziendale del lavoratore e il numero dei dipendenti. FRANCIA: Non esiste reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (salvo i casi di discriminazione o molestie). Si ha diritto a un risarcimento del danno pari a 6 mesi di retribuzione più una quota delle retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale. GERMANIA: il reintegro è teoricamente previsto ma il giudice su richiesta delle parti può non disporlo. Per le imprese con più di 10 di dipendenti sono previsti obblighi di consultazione aziendale. REGNO UNITO: Il licenziamento è sanzionato solo con un'indennità di natura risarcitoria, che varia in funzione delle situazioni (Il valore massimo spetta in caso di licenziamento discriminatorio). SPAGNA: non esiste il reintegro nel posto di lavoro mentre è prevista una quota di risarcimento sulla retribuzione legata agli anni di anzianità fino a un tetto massimo (20 giorni - 33 in casi particolari - di retribuzione per ogni anno di lavoro per un massimo di 12 anni - 24 in casi particolari). SVEZIA: il licenziamento illegittimo può essere sospeso dal giudice. In alternativa alla sospensione c'è un risarcimento variabile tra 16 e 32 mesi di retribuzione (tra 24 e 48 se il lavoratore ha 60 anni o più).