Il Tar di Palermo ha rigettato l’istanza cautelare e dichiarato legittimo il calendario venatorio per la stagione di caccia anno 2023-2024 approvato dalla Regione siciliana. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, con decreto del 26 giugno aveva provveduto ad approvare e a regolamentare il calendario venatorio per la stagione venatoria corrente. Il testo era stato impugnato da diverse associazione ambientaliste, tra cui Legambiente, Wwf, e Lipu, asserendo la presunta violazione del parere reso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché la violazione di alcune prescrizioni normative di settore, avevano presentato ricorso per ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti del calendario venatorio. In particolare, hanno contestato sia l’apertura anticipata del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo al prelievo venatorio di altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Sicilia e che a detta delle associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica. Per resistere a tale azione sono intervenute in giudizio le associazioni venatorie, una delle quali ha conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali hanno rilevato «l’infondatezza delle argomentazioni sostenute delle parti ricorrenti», in quanto il calendario venatorio 2023-2024 ha previsto aree di divieto di caccia, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi ed evidenziando come» il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto giustificare in alcun modo la rivisitazione del calendario venatorio». Il Tar di Palermo da un canto in merito al prelievo venatorio del coniglio selvatico ha osservato che il provvedimento assessoriale impugnato dalle Associazioni ambientalistiche deve considerarsi conforme al parere reso dall’Ispra e da un altro canto ha rilevato l’inutilità della sospensione cautelare, volta a differire la data di decorrenza della caccia delle specie (tortora, colombaccio, quaglia e coniglio selvatico). Pertanto, ha respinto l’istanza cautelare.