Un concorso per il reclutamento di 1.230 allievi marescialli è stato indetto dalla guardia di finanza. La selezione è aperta anche ai civili in possesso di diploma e prevede l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
I posti
I posti sono così distribuiti: 1.135 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario, di cui 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Altri 95 posti per allievi marescialli del contingente di mare sono riservati: 25 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 40 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).
I requisiti
Possono partecipare al concorso: appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato 18 mesi di servizio del Corpo della Guardia di Finanza che: non abbiano superato il 35° anno di età; non abbiano demeritato durante il servizio prestato; se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; non risultino imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa; non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza. Possono partecipare al concorso cittadini italiani, anche se già alle armi, che: abbiano un’età compresa tra i 17 e i 26 anni; abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza; godano dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; non sono stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o hanno rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; non sono stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; non sono imputati, non sono stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione; non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; non sono già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
Titolo di studio
Tutti i candidati devono inoltre possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2022/2023.
Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso della guardia di finanza deve essere presentata attraverso l’apposita procedura online disponibile a questa pagina entro le 12 del 23 marzo 2023. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: Spid o Cie.